Il Diario di Anna Frank gratis online ma nel rispetto del diritto d’autore
L’accesso digitale deve essere escluso per i Paesi in cui il copyright è ancora in vigore
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I punti chiave
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È legittimo mettere online un’opera di pubblico dominio in un Paese Ue, come il «Diario di Anna Frank» anche se è ancora protetta in altri. Ad affermarlo è la Corte di giustizia europea nella sentenza nella causa C-788/24 depositata giovedì 9 luglio. Dopo la morte di Otto Frank, il Fondo Anna Frank è titolare dei diritti d’autore sulle opere di Anna Frank. Nei Paesi Bassi alcune parti di queste opere restano protette fino al 2037. Per contro, in numerosi altri paesi, tra cui il Belgio, i diritti d’autore sono già scaduti e i testi sono ormai di dominio pubblico.
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La vicenda
Costituita nel 1957, la Fondazione Anna Frank ha come oggetto, in particolare, la conservazione della casa di Anna Frank ad Amsterdam e la diffusione degli ideali lasciati in eredità al mondo nel Diario di Anna Frank. Nel settembre 2021, su iniziativa della Fondazione e di altri enti, un’edizione scientifica dei manoscritti di Anna Frank è stata messa online gratuitamente, in lingua neerlandese. L’accesso è stato tuttavia limitato da un sistema di blocchi geografici che ne impedisce la consultazione a partire dagli Stati in cui i manoscritti sono protetti dal diritto d’autore.
I nodi da sciogliere
La Corte suprema dei Paesi Bassi ha sottoposto alcune questioni alla Corte di giustizia, in particolare chiedendo se il diritto dell’Unione definisce una simile messa a disposizione online come «comunicazione al pubblico» qualora gli utenti di Internet dei Paesi Bassi possano eludere i blocchi geografici attraverso un Virtual private network (Vpn) o un servizio analogo.
Le condizioni
La Corte ha chiarito con la sentenza che un’opera di dominio pubblico in alcuni Stati membri può essere pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet anche se rimane protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro. A condizione però che il sito contenga una misura di blocco geografico finalizzata a impedire l’accesso al sito per gli utenti digitali che lo consultano da quest’ultimo Stato membro.
La nozione di comunicazione
La Corte ricorda che la nozione di «comunicazione al pubblico» associa due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione del testo a un pubblico.








