Codice della strada

Incidenti in contromano, le regole per il rinnovo patente degli anziani

Dopo gli 80 anni, visita medica biennale. Pochi o troppi? Dipende dai casi. E dalla scrupolosità dei medici, in un sistema di controlli carenti

3' di lettura

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Di fronte al clamore dei media sui tragici incidenti autostradali dei giorni scorsi che hanno visto coinvolti veicoli guidati da anziani, si trova naturale chiedersi se le norme sui rinnovi di validità della patente oltre una certa età siano adeguate. In realtà, il problema è molto più complesso: sarebbero da valutare l’adeguatezza dell’intero sistema dei controlli e l’efficacia delle tecnologie di assistenza alla guida, sempre più presenti e sviluppate sui veicoli moderni (anche a causa di obblighi stabiliti da normative Ue).

Temi troppo vasti per poter essere affrontati in un articolo. Limitiamoci ai problemi connessi al rinnovo della patente.

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Le visite biennali

Attualmente, i titolari di patente (di qualsiasi tipo) che abbiano superato gli 80 anni di età devono rinnovarla ogni due anni (articolo 126, comma 6 del Codice della strada). Questa cadenza fu introdotta con la miniriforma del Codice di 15 anni fa (legge 120/2010): fino ad allora, per le patenti più comuni (sostanzialmente quelle delle categorie A per le moto e le B per le auto), vigeva solo l’obbligo di rinnovo ogni tre anni per gli ultrasettantenni (ancora oggi in vigore per i titolari di patenti A e B che non hanno ancora compiuto 80 anni).

All’epoca si scatenarono polemiche per il fatto che si imponevano obblighi più ravvicinati a soggetti che non di rado erano in condizioni di salute ancora invidiabili. Ed erano obblighi anche più pesanti di quelli ordinari: non si poteva rinnovare la patente semplicemente alla Asl (o negli uffici medici delle Ferrovie o nelle agenzie e autoscuole presso cui operano i medici abilitati dall’articolo 119), ma ci si doveva rivolgere alla Commissione medica locale (Cml).

Con il tempo, furono le carenze del sistema ad “aggiustare tutto”: visti il numero sempre più ridotto di medici delle Cml e i tempi lunghi per ottenere un appuntamento, si decise (Dl 5/2012) di tornare al rinnovo con modalità ordinarie, lasciando della miniriforma solo la cadenza ridotta a due anni.

In ogni caso, molto dipende dalla scrupolosità dei medici e l’esperienza quotidiana insegna che può accadere di tutto. Così ci sono anziani in condizioni almeno apparentemente accettabili a cui il rinnovo della patente viene negato o reso molto difficile e altri che sembrano in condizioni peggiori ai quali viene però consentito di mantenere la licenza di guida. In questi ultimi casi, di fatto, non è raro che sia decisiva la vigilanza dei parenti, chiamati a mediare fra le ragioni della sicurezza e il rischio di far precipitare l’anziano in uno stato depressivo.

I mezzi pesanti

Un problema nel problema è quello dei mezzi pesanti: da una parte c’è l’esigenza di requisiti più stringenti per limitare il più possibile il rischio di incidenti che se coinvolgono questi veicoli hanno più spesso conseguenze gravi, dall’altra c’è la carenza di autisti di cui il settore dell’autotrasporto soffre.

Attualmente, in sintesi, per i camion (patenti delle categorie C) l’età massima si ferma a 65 anni, prorogabili di biennio in biennio solo sei si supera un esame di accertamento da parte della Cml e comunque solo per guidare autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico limitata entro le 20 tonnellate.

Per gli autobus (patenti delle categorie D), tra i 60 e i 68 anni occorre presentarsi annualmente alla Cml per conseguire un attestato di idoneità per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati per trasporto persone. Se non ci si presenta alla Cml optando per un rinnovo “normale”, si possono guidare solo i veicoli leggeri (quelli che richiedono le patenti delle categorie B).

I farmaci

A prescindere da tutto questo, nel valutare l’idoneità alla guida di una qualsiasi persona bisognerebbe considerare anche la possibile influenza delle sostanze contenute nei farmaci che assume abitualmente. Un problema emerso prepotentemente negli ultimi mesi con le modifiche al Codice della strada (legge 177/2024), tra le quali quella che riguarda i conducenti che fanno uso di droghe: il reato (articolo 187) ora si configura semplicemente perché risultano sostanze stupefacenti o psicotrope nell’organismo, anche se l’interessato non è in stato di alterazione (richiesto dalla precedente versione dell’articolo 187).

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Tra i problemi connessi a questa modifica, c’è il fatto che tali sostanze possono avere anche un utilizzo terapeutico, regolato da norme che ora vanno coordinate con il nuovo articolo 187 del Codice. Questione tanto delicata che finora i ministeri competenti hanno cercato di stemperarla con una circolare e la formazione di un tavolo tecnico di studio.

Questi problemi sono tanto più sentiti dagli anziani quanto più si pensa che tendenzialmente, con l’avanzare dell’età, aumenta il numero di farmaci che si assumono abitualmente o comunque con una certa frequenza.

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