Corte costituzionale

L’indirizzo Pec sbagliato fa perdere il diritto a impugnare la sentenza

Legittima la norma tagliola prevista per il processo penale telematico

di Arturo Maniaci

 (Gianluca Albertari, MILANO - 2010-05-26) FOTOGRAMMA FOTOGRAMMA

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Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec diverso da quello prescritto. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza 77 depositata ieri , questione sollevata dalla prima Sezione penale della Cassazione, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, all’articolo 6, § 1 della Cedu– e dell’articolo 87-bis, commi 7, lett. c e 8 del Dlgs 150/2022.

La notifica all’indirizzo Pec diverso da quello corretto (costituito dall’indirizzo assegnato all’Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando pervenga al giudice a quo entro il termine di proposizione, fa quindi perdere il diritto all’opposizione.

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Cosa prevede la norma

In attesa che trovi piena attuazione il processo penale telematico e il modello generale delineato dall’articolo 111-bis del Codice di procedura penale, infatti, la disposizione transitoria in materia (l’articolo 87-bis del Dlgs 150/2022) ha previsto la possibilità di trasmettere atti processuali penali, e in particolare impugnazioni di misure cautelari reali o personali, mediante Pec, a condizione che l’indirizzo di destinazione dell’Ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) del ministero della Giustizia, deputato a individuare gli indirizzi Pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi.

Il problema sorge quando un mezzo di gravame venga depositato telematicamente presso un indirizzo Pec non indicato nel decreto del Dgsia del 9 novembre 2020. A fronte di un quadro giurisprudenziale basculante fra inammissibilità (Cassazione penale, 47577/2024; Cassazione penale, 28163/2025) e sanabilità (Cassazione penale, 3403/2025; Cassazione penale, 24346/2025) dell’errore commesso nel deposito o nella veicolazione telematica dell’atto di impugnazione, sono intervenute a dirimere il contrasto interpretativo le Sezioni Unite della Cassazione penale (sentenza 18 febbraio 2026, n. 6565), chiarendo che l’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Dgsia, quand’anche riferibile all’Ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che l’atto di impugnazione sia stato inoltrato, nei termini di legge, con la medesima modalità telematica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo Pec non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso in tale elenco.

L’orientamento della Consulta

La Consulta riprende l’orientamento espresso dalle Sezioni unite, ritenendo, da un lato, non irragionevole né contrastante con il diritto di difesa la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione presentata all’indirizzo Pec dell’ufficio giudiziario competente per l’impugnazione, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato e, dall’altro, ‘salvando’ l’atto di impugnazione nel caso in cui la cancelleria che l’abbia ricevuto per errore lo inoltri motu proprio, in via telematica ed entro il termine di perentorio di legge previsto, all’indirizzo Pec della cancelleria del giudice competente, rimanendo così preservata la «continuità digitale» dell’iter processuale (nella specie, il reclamo era stato per errore inviato a un indirizzo Pec riferibile al tribunale di sorveglianza, giudice ad quem, anziché all’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento impugnato).

La soluzione non appare, peraltro, in contrasto con i princìpi europei, in quanto la legge italiana definisce ex ante, in modo chiaro e prevedibile, le modalità, le forme e i limiti di accesso alla giustizia (materia in cui gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità).

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