La lotta alla corruzione in formato europeo: torna l’abuso d’ufficio
Il recepimento delle norme armonizzate dovrà avvenire entro il 1° giugno del 2028. La revisione riguarda diverse fattispecie di illeciti pubblici e anche nel privato
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I punti chiave
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Nozione di corruzione armonizzata a livello Ue, spazio al traffico d’influenze e all’abuso d’ufficio e livello comune di sanzioni nello spazio giudiziario europeo. Sono gli obiettivi della nuova direttiva (Ue) 2026/1021 del 29 aprile sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e che modifica la direttiva (Ue) 2017/1371.
Traffico d’influenze e nuovo abuso d’ufficio
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Ue dell’11 maggio (serie L), la direttiva, che rafforza il livello di armonizzazione in quest’ambito della cooperazione giudiziaria penale sia nel campo della corruzione pubblica sia in quella privata, dovrà essere recepita entro il 1° giugno 2028, con inevitabili modifiche nel quadro normativo nazionale. Partendo dalla definizione dei reati, tra i quali corruzione nel settore pubblico e privato, appropriazione indebita, traffico d’influenze, intralcio alla giustizia, arricchimento mediante il reato di corruzione, occultamento e altre gravi violazioni relative all’esercizio illecito di funzioni pubbliche. Con un sicuro impatto sul quadro normativo italiano in cui le riforme hanno compressoil traffico d’influenze (parzialmente abolito con la legge 114/2024) e l’abuso di ufficio.
La nuova direttiva, invece, dedica l’intero articolo 6 al traffico d’influenze, in linea con gli obblighi già previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e, poi, con l’articolo 7, dà spazio all’abuso d’ufficio seppure definito come «esercizio illecito di funzioni pubbliche». Così, per evitare procedure d’infrazione, dovranno essere adottate le misure necessarie in modo che condotte intenzionali che conducano a violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni siano considerate reato. La direttiva ha, però, previsto che gli Stati possano delimitare il campo di applicazione soggettivo del reato a «determinate categorie di funzionari».
La nozione di funzionario pubblico
È stata così introdotta una nozione Ue di «funzionario pubblico» inteso non solo come colui che svolge una funzione ufficiale nell’Unione o in uno Stato membro, ma anche come «qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio, conformemente al diritto nazionale, anche su incarico o sotto l’autorità di un’autorità pubblica negli Stati membri o in Paesi terzi», adottando una nozione funzionale e non formale. Chiariti anche i criteri di ripartizione della giurisdizione: l’articolo 18 affida la competenza ai giudici dello Stato membro in cui il reato è stato commesso, seppure parzialmente o se l’autore è un proprio cittadino. Tuttavia, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione i casi di estensione della propria giurisdizione, tra i quali l’ipotesi in cui il reato sia commesso contro un proprio cittadino.
Sanzioni armonizzate
Modifiche nel quadro sanzionatorio (articolo 12) con l’intento di arrivare a un allineamento delle pene negli Stati membri, con sanzioni diversificate tra misure detentive che andranno da tre a cinque anni a seconda del reato, sanzioni pecuniarie e misure come l’interdizione e l’esclusione dai finanziamenti pubblici.








