Giustizia

Obbligo di pubblicazione per le sentenze di assoluzione

Sì alla Camera. Se la testata ha dato notizia dell’avvio del procedimento penale

di Giovanni Negri

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Obbligo di pubblicazione per le sentenze di assoluzione, ma anche per i provvedimenti di archiviazione e di non luogo a procedere. La Camera ha approvato ieri in prima lettura il testo del disegno di legge che introduce un vincolo a tutela della reputazione della persona interessata da un procedimento penale. La proposta non ha ricevuto voti contrari ed è passata con 127 sì e 82 astensioni.

Il danno reputazionale

Per Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia e primo firmatario della proposta di legge, «il procedimento penale si avvia con le contestazioni e si conclude con la pronuncia di un giudice. Pubblicare solo l’accusa, omettendo di pubblicare la sentenza di assoluzione, significa omettere la verità processuale e fornire un’immagine distorta della persona interessata dalla vicenda. Ogni anno 500.000 persone vengono indagate e poi archiviate o assolte in primo grado. Quando si pubblica la notizia di un’indagine bisognerebbe sempre porsi una domanda: e se fosse innocente?».

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Il vincolo di pubblicazione

Nel dettaglio, il disegno di legge innesta una nuova disposizione nel Codice della privacy, prevedendo che su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati «sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione», il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento, è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l’interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo.

Lo spazio adeguato

Quanto allo spazio concretamente da riservare, il testo fa riferimento al concetto di adeguatezza, stabilendo che dovrà essere dato «rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale».

Il ruolo del Garante

Centrale è la figura dell’Autorità in caso di inadempimento. Infatti, l’interessato, in caso di inerzia da parte del direttore o del responsabile della testata giornalistica, può rivolgere una segnalazione al Garante. Il Garante decide nei cinque giorni successivi e, all’esito di tale procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l’indagato o l’imputato.

Il diritto all’oblio

La legge va poi letta in combinazione con quanto disposto dalla riforma Cartabia (decreto legislativo 150/2022), che disciplina il diritto all’oblio dei soggetti destinatari di provvedimenti di proscioglimento, di non luogo a procedere o di archiviazione. In particolare, si prevede che queste persone possano chiedere che sia preclusa l’indicizzazione oppure che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nel provvedimento giudiziario.

La posizione Anm

Va ricordato che anche l’Associazione nazionale magistrati ascoltata in audizione nel corso dei lavori parlamentari non si era opposta. Al di là di alcune osservazioni tecniche, le misure erano infatti state giudicate come «rispondenti a finalità che l’Associazione condivide e ritiene meritevoli di tutela».

Il nodo dei costi

Sullo sfondo il nodo dei costi della pubblicazione, con l’Anm che aveva suggerito di metterle a carico, come nel caso dei giudizi di revisione, alla Cassa delle ammende. Alla fine è rimasta la soluzione originaria che mette le spese di pubblicazione in carico agli editori.

 

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