Corte costituzionale

Per l’adozione di un adulto è vincolante il no del figlio dell’adottante

La Corte costituzionale salva il potere di veto del figlio maggiorenne in nome della salvaguardia degli affetti già esistenti

Close-up Of A Businessperson's Hand Protecting Family Figures On Wooden Desk Andrey Popov - stock.adobe.com

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È vincolante il no del figlio maggiorenne dell’adottante all’adozione di un adulto. Lo ha deciso la Corte costituzionale salvando la norma che impedisce al giudice di superare il rifiuto espresso dal figlio che ha più di 18 anni. La Consulta ha così respinto la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Imperia sull’articolo 297, secondo comma, del Codice civile. Secondo i giudici delle leggi, il diverso trattamento previsto rispetto ad altre figure coinvolte nella procedura non viola il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

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La vicenda prende origine dalla disciplina dell’adozione delle persone maggiorenni, che richiede non soltanto il consenso dell’adottante e dell’adottando, ma anche l’assenso di una serie di soggetti direttamente interessati. Tra questi figurano il coniuge non legalmente separato dell’adottante e dell’adottando, i genitori dell’adottando e, in virtù di precedenti pronunce della stessa Consulta, anche i figli maggiorenni dell’adottante. La normativa stabilisce inoltre che, qualora il dissenso all’adozione provenga dal coniuge non legalmente separato ma non convivente e sia ritenuto ingiustificato oppure contrario all’interesse dell’adottando, il tribunale possa comunque autorizzare l’adozione. Una possibilità che, invece, non è prevista quando a opporsi è il figlio maggiorenne dell’adottante.

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Il ruolo determinante del figlio

Proprio questa differenza era stata contestata dal Tribunale di Imperia, secondo cui il giudice avrebbe dovuto poter valutare anche il rifiuto del figlio adulto e, se privo di adeguate motivazioni, superarlo nell’interesse dell’adottando. La Corte costituzionale, tuttavia, ha escluso che vi sia una disparità di trattamento tra situazioni comparabili. Nella motivazione della sentenza i giudici evidenziano come il criterio della convivenza assuma un significato profondamente diverso nei rapporti coniugali rispetto a quelli di filiazione. Nel matrimonio, infatti, la coabitazione costituisce uno degli obblighi che derivano dal vincolo coniugale. L’assenza di convivenza, se non temporanea o giustificata, può rappresentare il segnale di una crisi della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e preludere persino allo scioglimento del rapporto. Diversa la posizione del figlio maggiorenne.

La salvaguardia dei rapporti affettivi già esistenti

Nel rapporto tra genitore e figlio adulto la convivenza non rappresenta un elemento essenziale del legame familiare. Il vincolo di filiazione continua infatti a esistere indipendentemente dal fatto che i figli vivano o meno con il genitore e non viene meno neppure nel caso di un deterioramento dei rapporti personali o affettivi. Da qui la conclusione della Consulta: il legislatore ha legittimamente attribuito al figlio maggiorenne un ruolo determinante nella formazione del nuovo rapporto adottivo, senza consentire al giudice di sostituirsi alla sua volontà.

La Corte affronta anche il tema dell’evoluzione dell’adozione delle persone maggiorenni, istituto che negli ultimi decenni la giurisprudenza ha interpretato in modo sempre più aperto, valorizzandone la funzione di riconoscere giuridicamente relazioni affettive e sociali consolidate. Questo sviluppo, tuttavia, non impone di eliminare il peso attribuito all’assenso dei figli dell’adottante.

Il rischio conflittualità

Secondo la sentenza, quando il progetto adottivo non è condiviso dal figlio maggiorenne, la nascita del nuovo rapporto familiare può incidere sugli equilibri già esistenti, alterando le dinamiche affettive del nucleo originario o aggravando situazioni di conflittualità già presenti. La scelta del legislatore per la Consulta è un punto di equilibrio ragionevole tra l’interesse alla costituzione del nuovo rapporto adottivo e la tutela della stabilità delle relazioni familiari già esistenti.

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