Cassazione

Genitorialità, sì al riconoscimento della madre intenzionale e genetica

Sulla scia della Consulta, non può essere negato lo status genitoriale di una bambina nata in Italia, con il ricorso alla Pma in Spagna

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Pienamentelegittimo ilriconoscimento della genitorialità dellamadre non solo «intenzionale» ma anche «genetica», che hafornito l'ovocita, fecondato in vitro con il seme di donatore anonimo e successivamente impiantato nel ventre della partner. La Cassazione (sentenza 4977/2026), muovendosi sulla scia della sentenza della Corte costituzionale 68/2025, ha accolto il ricorso di una coppia di donne contro la decisione della Corte d'appello di Milano di “cancellare” il nome della madre di intenzione, trascritto dopo il via libera del Tribunale meneghino. Il caso riguarda una bambina nata in Italia con la fecondazione eterologa praticata in Spagna, con la tecnica «Recepción de ovocitos de la pareja», ossia «Ricezione di ovociti dalla coppia» (Ropa).

La preclusione della legge 40

La Suprema corte ricorda la preclusione che, in base al nostro ordinamento, scattava proprio per i figli nati in Italia, a differenza di quelli nati all'estero, da coppie omogenitoriali composte da due donne. Il limite era nei divieti stabiliti dalla legge 40/2004 (articolo 8). Una norma che riserva l'accesso alle tecniche di Pma alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere. Da qui l'orientamento consolidato, prima della Consulta del 2025, secondo il quale «una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita».

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La giurisprudenza di legittimità aveva, inoltre, escluso che l'indicazione della doppia genitorialità fosse necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, individuando nell'adozione in casi particolari la strada per realizzare pienamente il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 79/2022.

L'orientamento prima della Consulta del 2025

Un orientamento restrittivo confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze 230/2020 e 32/2021 ma disatteso, dallo stesso giudice delle leggi, con la sentenza 68/2025, dopo aver sollecitato inutilmente, un intervento del legislatore, perché trovasse un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana. La Suprema corte, muovendosi sulla via tracciata dal giudice delle leggi, respinge il ricorso del ministero dell'Interno che negava, proprio sulla base dei precedenti di Cassazione, la possibilità di dare una risposta giurisprudenziale - in assenza di un intervento normativo - alla pretesa del genitore intenzionale, di una coppia dello stesso sesso, di riconoscere il figlio di cui il partner è genitore biologico.

Il ricorso del ministero dell'Interno

Il Viminale sottolinea il combinato disposto dell'articolo29 del Dpr 396/2000 e dell'articolo 250 del Codice civile, dal quale discende che la «dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale» può essere realizzata esclusivamente da una coppia eterosessuale costituita da un padre e da una madre. Condizione che, nello specifico, non c'è. Il che impedirebbe all'ufficiale di stato civile di formare un atto di nascita secondo i desiderata delle ricorrenti. Tesi che non regge alla luce della sentenza della Consulta numero 68, che ha affermato il contrasto con la Carta dell'articolo 8 della legge 40/2004.

La Corte costituzionale ha ricordato che l'interesse del natoallo stato di figlio non è un interesse “tiranno” che deve sempre e comunque prevalere, in quanto, al pari di ogni interesse costituzionalmente rilevante, può essere soggetto a un bilanciamento ma solo «in presenza di un interesse di pari rango». Ma nei casi esaminati non esisteva un interesse superiore degno di maggior tutela. La Cassazione verifica, dunque, l'esistenza delle condizioni dettate dalla Consulta per accogliere il ricorso delle due donne.

«Le ricorrenti hanno dal 2016 una stabile relazione sentimentale, convivono dal 2017 presso la loro abitazione in Milano e si sono unite civilmente il 25 settembre 2020. Hanno poi condiviso - si legge nella sentenza - il progetto genitoriale e hanno sottoscritto il consenso informato formale presso la clinica spagnola di Pma, esplicitando altresì formalmente la volontà genitoriale». Da qui la piena legittimità del riconoscimento della genitorialità per la madre non solo «intenzionale» ma «genetica», avendo fornito l'ovocita. Peraltro - precisa la Cassazione - la Corte Costituzionale, nella citata sentenza 68/2025, si è pronunciata con riferimento a una madre non gestante che non era madre genetica, considerando centrale il tema dell'identità personale del nato e della relazione genitore-figlio.

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