Per quanto riguarda il primo, può condurre navi adibite al servizio di pilotaggio di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate e di potenza non superiore a 900 kW per ogni motore installato. Per il riconoscimento è necessario:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;
b) aver assolto l’obbligo scolastico;
c) aver compiuto 18 anni;
d) essere fisicamente idoneo e non avere precedenti penali;
e) aver conseguito l’attestato - sempre in corso di validità - dell’addestramento di base e il certificato di Primo soccorso sanitario;
f) aver fatto almeno dodici mesi di navigazione di cui nove in servizio di coperta o di macchina su qualsiasi tipo di nave e tre a bordo di navi per il pilotaggio;
g) avere il titolo di marinaio motorista o superiore.
Ma c’è un’eccezione: chi, alla data di entrata in vigore del decreto, abbia già fatto almeno dodici mesi di navigazione su imbarcazioni per il pilotaggio negli ultimi 48 mesi, consegue automaticamente il titolo.
Per quanto riguarda il secondo, invece, quindi il comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio, i parametri cambiano di poco.
Gli iscritti con qualifica di ormeggiatore all’apposito registro, che hanno conseguito il certificato professionale di competenza e frequentato il corso ad hoc, acquiscono automaticamente il titolo professionale. Titolo che consente, quindi, di condurre i mezzi nautici in dotazione delle società cooperative di ormeggio, a prescindere da limiti di stazza e potenza dei motori.
Anche in questo caso, seppur con obbligo meno stringente perché devono essere acquisiti dove richiesti per esigenze di servizio, servono il certificato di Primo soccorso sanitario, l’abilitazione di «marittimo abilitato ai messi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» e l’attestato di operatore radio.
Non solo: coloro che, all’entrata in vigore del decreto, sono iscritti al registro come ormeggiatori, aspiranti ormeggiatori o allievi ormeggiatori ottengono i titoli di capo barca per il traffico nello Stato e motorista abilitato solo dopo aver frequentato un corso di formazione apposito. Entrambi i titoli sono validi per acquisire poi quello professionalizzante di ormeggiatore.
Regime transitorio
Chi ha il certificato di competenza di ufficiale di coperta, sempre valido, può ottenere il titolo di comandante per il traffico costiero se ha effettuato almeno sei mesi di navigazione con la qualifica di ufficiale di coperta o come comandante (deve risultare sul libretto di navigazione) nei quattro anni prima dell’entrata in vigore del decreto e degli attestati di addestramento. Il requisito della navigazione può essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore della normativa.
Lo stesso vale anche per i titolari del titolo di capo barca che, per diventare comandanti, devono essere:
a) fisicamente idonei e privi di precedenti penali;
b) provvisti degli attestati di addestramento (validi);
c) aver fatto dodici mesi di navigazione come comandante nei quattro anni prima dell’entrata in vigore del decreto, sempre registrati sul libretto di navigazione. Anche in questo caso vale la proroga dei 24 mesi.
Per quanto riguarda invece la qualifica di capo motorista, gli ufficiali di macchina possono ambire alla qualifica se hanno fatto sei mesi di navigazione nel ruolo o nelle funzioni di direttore di macchina nei quattro anni precedenti al decreto e degli attestati di addestramento (anche qui vale sempre la proroga dei 24 mesi). Infine, per i direttori di macchina che puntano al titolo di capo motorista, possono essere in lizza solo se idonei fisicamente, privi di precedenti penali, muniti degli attestati di addestramento e sempre con dodici mesi di navigazione all’attivo nel ruolo di direttore di macchina.
Documenti di abilitazione e invio delle istanze
La domanda per il conseguimento del titolo professionale scelto deve essere compilata e inoltrata dal diretto interessato alla capitaneria di porto di iscrizione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. I documenti di abilitazione verranno rilasciati dal compartimento marittimo d’iscrizione.