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Professioni, nel Ddl delega formazione sull’AI e tirocini retribuiti

A quasi 10 mesi dall’approvazione in Cdm, approda in Senato per l’avvio dell’iter di discussione. Tra le novità organizzazione dei corsi di specializzazione affidata a Ordini e Consigli nazionali

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A quasi un anno di distanza dall’approvazione nel Consiglio dei ministri e dopo l’esame degli emendamenti in Commissione giustizia, il disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali è pronto per approdare in Senato per la prima tappa dell’iter di discussione.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Il testo del Ddl - firmato dalla ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio - continua a rincorrere un obiettivo ambizioso: aggiornare e riorganizzare la normativa in vigore per svecchiare il mondo delle professioni e allinearlo, oltre che agli standard europei, alla velocità di una realtà in continua evoluzione.

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Una rimessa a nuovo che coinvolgerà 15 categorie professionali (agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali, consulenti in proprietà industriale e tecnologi alimentari) e che, tra conferme e novità, prevede una ricca lista di aggiustamenti. Eccone alcuni.

Definizione delle competenze

Per mettere ordine nel dedalo di skill e mansioni , il Ddl punta a circoscrivere attività e compiti riservati - anche in via non esclusiva - a ciascuna professione. Facendosi guidare, nell’attribuzione delle competenze agli iscritti ai vari albi, sia dall’iter formativo sia dai quadri di riferimento adottati a livello nazionale ed europeo. E, in caso di «attività libere» e non appaltate unicamente a uno o più professionisti, consentendone lo svolgimento a tutti.

Consulenza e formazione

Non solo: nel ventaglio delle competenze specifiche si inserisce anche l’attività di consulenza, finora non sempre riconosciuta formalmente. E viene ridisegnata la traiettoria della formazione continua, che dovrà prevedere un minimo di ore dedicate all’alfabetizzazione sul digitale, la cybersicurezza e l’AI.

Specializzazioni e tirocini

Il pacchetto di novità più sostanziose sembra però interessare percorso accademico e accesso alla professione: l’organizzazione dei corsi di specializzazione viene affidata a Consigli nazionali e Ordini e Collegi territoriali, anche in partnership con le università. E, riguardo ai tirocini, viene riconosciuto sia il diritto al rimborso delle spese sostenute dalle nuove leve per conto dello studio o del professionista per cui lavorano sia, con un contratto ad hoc (tranne che negli enti pubblici), un’indennità o un compenso proporzionato alle mansioni svolte.

Equo compenso

Spostando il focus sull’equo compenso, non cambiano le regole per la pattuizione della retribuzione, che resta libera, ma andrà adeguata in ogni caso a quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione. E, successivamente, spetterà ai singoli Dlgs predisporre l’aggiornamento dei parametri.

Polizze collettive e sistemi di tutela

Il restyling mira a coinvolgere anche il rafforzamento degli strumenti di protezione. Accanto all’obbligo, per i professionisti, di siglare una polizza Rc professionale, Consigli nazionali e casse di previdenza potranno stipulare convenzioni e polizze collettive per gli iscritti, definendo condizioni essenziali e massimali da aggiornare ogni cinque anni. Consolidati anche i sistemi di garanzia in caso di mancati adempimenti fiscali, tributari o previdenziali dovuti a maternità, infortuni, ricoveri ospedalieri e gravi patologie.

Società tra professionisti e prescrizione

In coda, ma non per importanza, il Ddl insiste sulla regolamentazione della parità di genere nelle liste elettorali e nelle governance di Ordini e Consigli e li qualifica come «enti pubblici», escludendo la possibilità di condurre anche attività sindacale.

Agisce poi sulla disciplina delle società tra professionisti, precisando che i titolari di almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere professionisti iscritti a uno degli albi di riferimento e stabilendo che la divisione degli utili dovrà essere «proporzionale alla quota del capitale detenuto». Correzioni significative, infine, sul fronte disciplinare: per l’azione di responsabilità il termine di prescrizione scende a cinque anni dai dieci previsti.

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