Misure di tutela

Tratta di esseri umani, che cosa cambia con il nuovo decreto legislativo

In vigore da oggi, giovedì 16 luglio, interviene sulla regolamentazione di tutti gli step, dall’intercettazione alla gestione, fino allo sfruttamento. Introdotti nuovi reati e nuove tutele

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Definire un quadro normativo chiaro e fornire strumenti di protezione rafforzati per prevenire e contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani, implementando la tutela delle vittime. Tende a questi due obiettivi fondamentali il decreto legislativo (Dlgs 115/2026) che, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 1° luglio e in vigore da oggi - giovedì 16 luglio -, recepisce la direttiva europea 2024/1712, modificando il Codice penale, il Testo unico sull’immigrazione e la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti. Ma vediamo quali sono le principali novità.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Nuove forme di sfruttamento

Tra le prime e più importanti novità del Dlgs spicca, sicuramente, l’aggiornamento degli articoli 600 e 601 del Codice penale relativi, rispettivamente, al reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e al reato di tratta delle persone. Il decreto aggiunge, tra le forme di sfruttamento (lavorativo o sessuale) che integrano i due illeciti e che, automaticamente, sono punibili con le pene previste (reclusione da 8 a 20 anni in entrambi i casi), anche la realizzazione di immagini, video o materiale di natura sessuale relativo alle vittime, l’accattonaggio, la maternità surrogata, il matrimonio forzato, l’adozione illegale, il prelievo di organi e, più in generale, attività illecite che comportano sfruttamento.

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Non si tratta, quindi, solo di un ampliamento del perimetro dei comportamenti punibili ma anche di un allineamento della normativa all’utilizzo - sempre più diffuso - degli strumenti digitali e, in particolare, dell’intelligenza artificiale e delle relative conseguenze.

Approfittamento della vittima

Restando sempre sull’articolo 601 del Codice penale, nella versione aggiornata (articolo 601.1) viene inserito anche un nuovo reato, quello di «approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta». Il nuovo articolo punisce chiunque approfitti consapevolmente delle prestazioni di una persona che sa essere vittima di schiavitù o di tratta: le pene previste sono reclusione fino a tre anni e multe da 500 a 3mila euro. Il target, quindi, non sono più solo i vertici che organizzano il flusso schiavile ma anche chi ne fruisce, sapendo benissimo di cosa si tratta, come funziona e scegliendo comunque di prestare il fianco.

Materiale online: aggravante per chi lo diffonde

Nell’articolo 602-ter, il Dlgs 115/2026 aggiunge una nuova aggravante a quelle già contemplate dalla norma per una serie di reati legati alla sfera sessuale, alla pornografia minorile e alla tratta delle persone. Le pene previste aumentano se l’autore del reato ha diffuso o agevolato la diffusione - tramite internet o altri mezzi di comunicazione - «di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima».

Più tutele per i minori stranieri

Spazio poi alle tutele rafforzate per i soggetti vulnerabili, in particolare per minori stranieri non accompagnati. Il decreto ne vieta il trasferimento in centri e strutture d’accoglienza destinate agli adulti e li include tra i beneficiari dell’assistenza erogata dai servizi istituti dagli enti locali in sinergia con quelli che si occupano di gestire e mettere in atto il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale (articolo 18 del Testo unico unico immigrazione), attraverso la predisposizione di un programma ad hoc che garantisca adeguate condizioni di accoglienza e assistenza psico-sociale, sanitaria e legale e la previsione di progetti individuali di integrazione e soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento dei 18 anni.

Formazione mirata degli operatori

All’articolo 5 il Dlgs fa leva sulla necessità di potenziare gli iter formativi di operatori e magistrati. Quanto ai primi, nei percorsi di formazione realizzati autonomamente dalle amministrazioni competenti sono contemplati «specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti la tratta degli esseri umani» per i pubblici ufficiali interessati e per tutte le figure che possono entrare a contatto con vittime effettive o potenziali del fenomeno. Quanto, invece, ai secondi, nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte anno per anno dal ministero della Giustizia alla Scuola superiore della magistratura, sono incluse «iniziative dirette alla conoscenza e al contrasto della tratta nel quadro normativo sovranazionale e interno», mirate a favorire l’acquisizione di competenze utili a scovare i reati (anche quelli commessi con l’appoggio della tecnologia), tutelare i diritti umani e, in particolare, le vittime costrette a compiere misfatti per effetto degli atti illeciti subiti.

Indennizzi per le vittime

Nelle misure di restyling trova posto anche l’aggiornamento degli indennizzi per le vittime della tratta. L’importo non è più fisso (1500 euro) ma può essere quantificato in un range che va da 1500 a 10mila euro, erogabile in base alla disponibilità del Fondo e al numero delle richieste arrivate nell’anno di riferimento.

Cambiano anche i tempi entro cui gestire la domanda di accesso al Fondo, che dovrà essere inoltrata non più entro cinque ma entro due anni dal passato in giudicato della sentenza di condanna che riconosce il risarcimento o a una sentenza non definitiva che prevede il pagamento di una provvisionale. Se l’autore del reato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, i tempi di inoltro scendono a sei mesi. Nei casi in cui l’autore di reato non sia stato condannato o sia ignoto, anche in questo caso si scende da un anno a sei mesi di tempo.

Patrocinio e responsabilità degli enti

Sul fronte del patrocinio a spese dello Stato, il decreto modifica l’articolo 76 del Testo unico immigrazione per includere l’approfittamento tra i reati che, se commessi a danno di minori, danno alla persona offesa diritto al patrocinio (anche indipendentemente dai limiti di reddito).

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Rispetto alla responsabilità degli enti, invece, cambia il Dlgs 231/2001: il reato di approfittamento entra nell’articolo 25-quinquies e per l’ente è prevista sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro, oltre all’interdittiva per una durata non inferiore ai sei mesi.

Coordinatore nazionale anti-tratta e numero verde

Sul fronte degli strumenti di tutela, il Dlgs accende i riflettori sul ruolo del coordinatore nazionale anti-tratta. Ruolo che spetta al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio e che, dunque, è tenuto a svolgere una serie di funzioni precise: si tratta, nello specifico, di compiti di indirizzo e coordinamento rispetto agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e assistenza delle vittime; di programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai programmi di assistenza e integrazione sociale; di predisposizione degli interventi delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni coinvolte nella prevenzione, nel contrasto e nella tutela.

Non solo: al Dipartimento, infatti, spetta valutare anche le tendenze della tratta, avvalendosi di un sistema di monitoraggio predisposto col supporto dell’Istat e in collaborazione con le amministrazioni competenti e il servizio nazionale gratuito di pronto assistenza alle vittime. Un ventaglio di mansioni che, in qualche modo, trova poi un punto nella relazione biennale da presentare al coordinatore anti-tratta dell’Ue sui risultati dei vari controlli.

Per il potenziamento della governance, il decreto istituisce poi presso il Dipartimento una Cabina di regia interistituzionale e un Comitato tecnico anti-tratta. E, ultimo ma non per importanza, un servizio nazionale gratuito di pronta assistenza per le vittime, attivo su un numero nazionale e sui vari canali digitali 24 ore su 24, con personale specializzato e multilingue pronto a dare supporto e orientamento a chi ha bisogno.

Permessi di soggiorno

L’articolo 8 modifica l’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione riguardo al soggiorno per motivi di protezione sociale. La novità sta nel fatto che il permesso di soggiorno potrà essere rilasciato anche a vittime coinvolte in situazioni accertate di tratta, oltre che di violenza e sfruttamento.

Non è tutto: possono godere di assistenza (anche quella erogata con le misure del Programma unico) anche le vittime presunte indipendentemente dal luogo di sfruttamento e in base a un approccio «sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori».

Protezione internazionale e «referral»

A semplificare gli iter arriva, infine, l’adozione del meccanismo nazionale di «referral», utile al riconoscimento fin dalle prime fasi di accesso al territorio durante le procedure per la concessione della protezione o del permesso; all’attivazione delle segnalazioni di vittime presunte; alla predisposizione, a livello territoriale, di protocolli d’intesa multi-agenzia tra istituzioni e organismi pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nella lotta al fenomeno, nel quale siano definiti obiettivi e linee d’azione.

Sempre l’articolo 8 fa perno poi sul rafforzamento del tandem tra sistema di contrasto e protezione internazionale. La normativa specifica che, quando nell’ambito delle procedure previste dal meccanismo, emergono elementi che fanno pensare che una persona straniera sia stata coinvolta o sia ancora coinvolta in episodi di tratta, violenza o grave sfruttamento, gli enti che attuano il programma unico devono esserne ragguagliati per poter attivare misure adeguate e darne comunicazione al questore. Un passaggio necessario per il rilascio di un attestato nominativo con codice d’identità, fotografia, generalità dichiarate dal titolare e valido per un periodo di recupero e riflessione di 45 giorni.

Periodo durante il quale non potrà essere predisposto nessun rimpatrio: lo straniero potrà vivere e in Italia e, alla scadenza, se sussistono i requisiti, riceverà dal questore il permesso di soggiorno. Se ci sono ritardi indipendenti da lui e l’iter sfora le tempistiche, potrà anche iniziare a lavorare.

Piano nazionale e raccolta dei dati

L’ultima misura riguarda la definizione di strategie pluriennali di intervento per arginare il fenomeno, che prevedano anche misure di salvaguardia e integrazione sociale delle vittime. Il riferimento è alla messa in piedi di un Piano, da elaborare con cadenza non superiore ai cinque anni, da parte del Coordinatore nazionale anti-tratta, col contributo del Comitato tecnico. Il piano dovrà comprendere: misure di prevenzione (campagne di sensibilizzazione e informazione e iniziative mirate a istruzione e formazione); misure che aiutino a sviluppare buone prassi per indagini e azione penale; misure per la cooperazione interistituzionale e transfrontaliera e procedure per valutare l’attuazione del Piano stesso.

Al coordinatore spetta poi anche trasmettere, di anno in anno (entro il 31 dicembre), alla Commissione europea dati statistici relativi al numero delle vittime registrate, identificate o presunte (disaggregato in base al sesso, l’età, la cittadinanza e le forme di sfruttamento); il numero delle decisioni di rinvio a giudizio o non luogo a procedere per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 601.1 del Codice penale; il numero delle persone verso cui è stata pronunciata condanna non più soggetta a impugnazione per i reati agli articoli 600 e 601 del Codice penale; il numero di persone indagate, imputate o condannate per approfittamento, disaggregato sempre per sesso ed età.

I numeri, inviati all’Istat dalle amministrazioni e dalle autorità competenti entro il 30 settembre di ciascun anno, vengono poi predisposti per l’elaborazione e la comunicazione al coordinatore nazionale anti-tratta. Che, come ultimo step, li inoltra a Bruxelles.

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