Tratta di esseri umani, che cosa cambia con il nuovo decreto legislativo
In vigore da oggi, giovedì 16 luglio, interviene sulla regolamentazione di tutti gli step, dall’intercettazione alla gestione, fino allo sfruttamento. Introdotti nuovi reati e nuove tutele
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I punti chiave
- Nuove forme di sfruttamento
- Approfittamento della vittima
- Materiale online: aggravante per chi lo diffonde
- Più tutele per i minori stranieri
- Formazione mirata degli operatori
- Indennizzi per le vittime
- Patrocinio e responsabilità degli enti
- Coordinatore nazionale anti-tratta e numero verde
- Permessi di soggiorno
- Protezione internazionale e «referral»
- Piano nazionale e raccolta dei dati
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Definire un quadro normativo chiaro e fornire strumenti di protezione rafforzati per prevenire e contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani, implementando la tutela delle vittime. Tende a questi due obiettivi fondamentali il decreto legislativo (Dlgs 115/2026) che, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 1° luglio e in vigore da oggi - giovedì 16 luglio -, recepisce la direttiva europea 2024/1712, modificando il Codice penale, il Testo unico sull’immigrazione e la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti. Ma vediamo quali sono le principali novità.
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Nuove forme di sfruttamento
Tra le prime e più importanti novità del Dlgs spicca, sicuramente, l’aggiornamento degli articoli 600 e 601 del Codice penale relativi, rispettivamente, al reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e al reato di tratta delle persone. Il decreto aggiunge, tra le forme di sfruttamento (lavorativo o sessuale) che integrano i due illeciti e che, automaticamente, sono punibili con le pene previste (reclusione da 8 a 20 anni in entrambi i casi), anche la realizzazione di immagini, video o materiale di natura sessuale relativo alle vittime, l’accattonaggio, la maternità surrogata, il matrimonio forzato, l’adozione illegale, il prelievo di organi e, più in generale, attività illecite che comportano sfruttamento.
Non si tratta, quindi, solo di un ampliamento del perimetro dei comportamenti punibili ma anche di un allineamento della normativa all’utilizzo - sempre più diffuso - degli strumenti digitali e, in particolare, dell’intelligenza artificiale e delle relative conseguenze.
Approfittamento della vittima
Restando sempre sull’articolo 601 del Codice penale, nella versione aggiornata (articolo 601.1) viene inserito anche un nuovo reato, quello di «approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta». Il nuovo articolo punisce chiunque approfitti consapevolmente delle prestazioni di una persona che sa essere vittima di schiavitù o di tratta: le pene previste sono reclusione fino a tre anni e multe da 500 a 3mila euro. Il target, quindi, non sono più solo i vertici che organizzano il flusso schiavile ma anche chi ne fruisce, sapendo benissimo di cosa si tratta, come funziona e scegliendo comunque di prestare il fianco.
Materiale online: aggravante per chi lo diffonde
Nell’articolo 602-ter, il Dlgs 115/2026 aggiunge una nuova aggravante a quelle già contemplate dalla norma per una serie di reati legati alla sfera sessuale, alla pornografia minorile e alla tratta delle persone. Le pene previste aumentano se l’autore del reato ha diffuso o agevolato la diffusione - tramite internet o altri mezzi di comunicazione - «di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima».







