Via libera della Consulta al contributo unificato
Secondo i giudici non è un limite per censo all’accesso della giustizia
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Può il legislatore condizionare l’accesso alla giustizia civile al pagamento di un tributo, quale è il contributo unificato? La sentenza 137/2026 della Corte costituzionale, depositata ieri, ha dato risposta affermativa, ritenendo per certi versi inammissibili e per altri versi non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Cassazione civile e dal Giudice onorario di pace di Benevento, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione – dell’articolo 1, comma 812, lett. a), n. 2 della Legge 207/2024, che ha introdotto l’articolo 14, comma 3.1 del Dpr 115/2002 (TU in materia di spese di giustizia), in cui è previsto che una causa civile non può essere iscritta a ruolo se non è versato il contributo unificato dovuto per legge.
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La posizione della Consulta
La Consulta ha ritenuto che tale disposizione superi il test di proporzionalità e di stretta necessità, in quanto:
- sotto un profilo statistico, la sua introduzione ha comportato un abbattimento del tasso di evasione del contributo unificato di circa il 200% rispetto all’anno precedente alla sua introduzione;
- dal punto di vista del sistema giudiziario, il contributo unificato garantisce un miglior funzionamento e una maggiore efficienza del servizio giustizia;
- dal punto di vista dell’entità dell’importo, si tratta di un esborso modesto;
- non è ravvisabile una discriminazione ai danni dei non abbienti, che possono avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, da cui consegue per legge l’esenzione.
Sembrano, quindi, ormai lontani i tempi in cui la Consulta aveva ritenuto illegittima l’imposizione di tributi quale condicio sine qua non per agire e accertare la (non) debenza della stessa obbligazione tributaria contestata in giudizio, comportando una disparità di trattamento fra contribuente e contribuente, nonché una violazione del diritto di azione, che la Costituzione garantisce a “tutti” (è la nota decisione che aveva dichiarato illegittimo l’istituto del solve et repete in materia tributaria: sentenza 21 del 1961; ma si veda anche Corte costituzionale 522 del 2002, che aveva dichiarato incostituzionale una disposizione che subordinava al pagamento dell’imposta di registro il rilascio dell’originale o della copia della sentenza, per poter accedere alla tutela esecutiva forzata).
La Corte di Giustizia europea
Del resto, anche la Corte di Giustizia europea (sentenza 6 ottobre 2015, causa 61/2014) ha affermato che i tributi giudiziari costituiscono una fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale degli Stati membri e hanno l’effetto di dissuadere dal proporre domande manifestamente infondate o pretestuose.
L’inammissibilità
È, però, interessante l’altro profilo dichiarato inammissibile dalla Consulta, ossia la questione dell’attribuzione al cancelliere del potere di decidere dell’iscrizione a ruolo e quindi di rifiutare di iscrivere la causa a ruolo in caso di omesso pagamento del contributo unificato, così precludendo l’accesso alla giustizia civile. Qui, la Consulta non ha escluso un contrasto con i parametri costituzionali del diritto di azione e di difesa. Ma a questo inconveniente deve provvedere il legislatore, sovrano nell’individuare la soluzione normativa più opportuna per contrastare o contestare il rifiuto del cancelliere.







