Cassazione

Violenza domestica, il biglietto del figlio conferma i maltrattamenti del padre

Annullata la sentenza che addebitava la fine del matrimonio alla moglie per una relazione extraconiugale

di Patrizia Maciocchi

Woman victim of domestic violence and abuse. Husband intimidates his wife. Man beating up his wife illustrating domestic violence. Tinnakorn - stock.adobe.com

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«Papà ho capito che ti fa più piacere prendermi a botte che abbracciarmi, ti devo dire la verità quando manchi non ce ne accorgiamo mai perché ormai siamo abituati a non vederti, gli scherzi li fai solo fuori casa, invece dentro butti solo grida». Così il biglietto del figlio minore inchioda il padre e dimostra i comportamenti violenti.

La Corte di Cassazione dà un peso, oltre che alla testimonianza della donna, al rammarico di un bambino per il trattamento che il padre gli riservava e annulla la sentenza con la quale alla donna era stata addebitata la separazione e negato l’assegno di divorzio per una relazione extraconiugale.

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Per i giudici di merito, infatti, in assenza di una sentenza di condanna dell’uomo i maltrattamenti non erano dimostrati, mentre c’era la prova dell’infedeltà precedente la crisi coniugale.

La letterina del minore al padre, scritta prima della nuova relazione della mamma, cambia il quadro. Oltre che nel bigliettino al padre, imaltrattamenti avevano trovato un riscontro anche nelle trascrizioni delle registrazioni audio dei colloqui della moglie con il marito, dalle quali emergeva inequivocabilmente la mancata accettazione della fine della relazione da parte di quest’ultimo, e di conseguenza, la sua pericolosità.

L’assenza di sviluppi penali

«La Corte di merito ha esaminato il solo fatto che non era stata fornita la prova degli sviluppi delle denunce penali presentate nei confronti del (omissis), e dunque dell’esito del procedimento penale promosso, ritenendo insufficiente la testimonianza de relato della madre della ricorrente - si legge nella sentenza - senza alcun esame degli altri elementi istruttori acquisiti, quali: il bigliettino del figlio e le audioregistrazioni delle conversazioni intercorse tra la stessa (omissis) e il marito».

Violenza da non bilanciare con l’infedeltà

Con l’occasione, la Suprema corte ricorda che la violenza, anche un solo episodio, non può essere messa sul piatto della bilancia con l’infedeltà. L’accertamento dei maltrattamenti «esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze - scrive la Corte - trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei».

Nello specifico le audioregistrazioni - trascritte nel ricorso - riguardavano «intollerabili e non volute avance sessuali poste in essere dal (omissis) ai danni della ricorrente, seguite sistematicamente da reazioni rapide ed aggressive in risposta ai legittimi rifiuti della stessa, costringendola a un regime di vita vessatorio ed umiliante». Ma questo non era bastato alla Corte d’Appello per accogliere il ricorso dell’ex moglie che, in Cassazione recupera, anche grazie al figlio, l’assegno e, soprattutto, la credibilità.

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