Successioni

Coniuge e figli non accettano l’eredità se vivono nella casa familiare

I discendenti occupano la casa in base al diritto riconosciuto al genitore

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La permanenza dei figli nella casa familiare insieme al genitore superstite non configura quel possesso di beni ereditari che, in mancanza di inventario e se duraturo per oltre tre mesi, comporta, ai sensi dell’articolo 485 del Codice civile, l’accettazione dell’eredità per fatto concludente. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 1551 del 23 gennaio 2026.

La vicenda processuale

La vicenda prende le mosse da un mutuo ipotecario garantito sull’abitazione in comproprietà tra due coniugi. Dopo il decesso della moglie, la banca creditrice ha agito sostenendo che i chiamati alla successione – il marito della defunta e i due figli – fossero divenuti eredi puri e semplici perché rimasti nell’appartamento e perché, essendo “nel possesso” del bene, avrebbero dovuto redigere l’inventario entro tre mesi, come prevede l’articolo 485.

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Nel giudizio di primo grado è stato accertato che l’immobile era nella disponibilità dei chiamati, ma sono state distinte le loro posizioni. Per il coniuge superstite è stato escluso che la sua permanenza potesse essere letta come possesso rilevante ai fini dell’articolo 485, in quanto da correlare ai diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare che gli sono attribuiti dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile. Quanto ai figli, il tribunale, al contrario, ha ritenuto (con sentenza confermata in appello) che la relazione materiale con l’alloggio integrasse una situazione di possesso di bene ereditario e che l’omesso inventario avesse comportato l’acquisto dell’eredità una volta spirato il termine trimestrale di durata del possesso.

In Cassazione i figli hanno contestato quest’ultimo passaggio, sostenendo che, una volta riconosciuti i diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite sulla casa familiare, il godimento dell’immobile è attratto nella sfera di quei diritti; la loro coabitazione pertanto non può essere qualificata come possesso autonomo “rilevante”, ai sensi dell’articolo 485, al fine determinare l’accettazione dell’eredità per fatto concludente.

La posizione della Cassazione

La Cassazione ha dunque dato credito ai motivi di ricorso. È stato anzitutto osservato che i diritti di cui all’articolo 540, comma 2, rappresentano un legato ex lege e pertanto si acquistano automaticamente all’apertura della successione, mentre la qualità di erede, di regola, richiede l’accettazione.

Quanto alla norma di cui all’articolo 485, la sentenza di legittimità ricorda che il riferimento al possesso “a qualsiasi titolo” amplia l’area delle situazioni rilevanti, ma chiarisce che, per la casa familiare, la permanenza del coniuge superstite è esercizio del diritto d’abitazione e non possesso di beni ereditari in senso rilevante ai sensi dell’articolo 485. Da qui la “ricaduta” sui figli conviventi: se la coabitazione del coniuge non è possesso rilevante, neppure la coabitazione dei figli, rimasti sotto lo stesso tetto con il genitore superstite, può essere qualificata come possesso tale da imporre l’inventario e da determinare, se ultratrimestrale, l’acquisto dell’eredità per inerzia.

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