Requisiti per la guida

Droghe, anche il consumo occasionale può impedire il rilascio della patente

Il Consiglio di Stato conferma il «no» al rinnovo della licenza per un guidatore con tracce di cocaina sotto la soglia delle Linee guida degli esperti

di Silvio Scotti

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Mentre ancora restano irrisolti molti problemi aperti quasi un anno fa dalla stretta del Codice della strada sull’assunzione di “droghe” (sostanze stupefacenti e psicotrope) da parte dei conducenti di veicoli, il Consiglio di Stato ricorda che pure le norme precedenti, ispirate alle direttive europee sulla patente, richiedono di astenersi del tutto dall’uso di queste sostanze e non solo di mettersi alla guida esclusivamente se non si è in stato di alterazione. L’unica differenza sostanziale tra la situazione precedente e quella in vigore dal 14 dicembre dell’anno scorso (quando la legge 177/2024 modificò l’articolo 187 del Codice) è che la presenza di sostanze proibite nell’organismo prima impediva solo di conseguire la patente, mentre ora ha impatto anche su chi la patente ce l’ha già, configurando il reato di «droga alla guida» anche se l’interessato non è in stato di alterazione o comunque non si riesce a dimostrare che lo sia.

Il principio-cardine, valido sia prima sia ora, è che la patente non è un vero e proprio diritto per chiunque: seppure diffusa in maniera capillare, resta pur sempre un’autorizzazione che abilita a un’attività pericolosa quale la conduzione di veicoli su strada pubblica. E, come tale, richiede una particolare idoneità.

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Il caso

A questo principio si ispira la recente sentenza del Consiglio di Stato del 17 settembre 2025, n. 7345, con la quale il collegio ha confermato la sentenza del Tar Veneto 1996/2024. La vicenda riguardava un conducente che, a seguito di una guidain stato di ebbrezza, era stato sottoposto a revisione della patente, con parecchie verifiche da parte della Commissione medica locale (Cml) competente, che aveva sempre concluso per l’idoneità alla guida. Fino a quando, nel 2019, la Cml aveva riscontrato, con analisi specifiche, la presenza di cocaina.

L’interessato decideva, quindi, di rivolgersi alla giustizia amministrativa. Dopo aver avuto torto dal Tar, procedeva con appello al Consiglio di Stato, senza però riuscire a ribaltare l’esito della controversia.

La vicenda è di estremo interesse: è possibile ricavarne un orientamento in tema di conferma e revoca della patente di guida, in un ambito quantomai attuale, anche in considerazione delle vicende giuridiche e giudiziarie riguardanti l’uso di sostanze stupefacenti.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato alcuni principi cardine.

Competenza dei giudici limitata

In primo luogo, i giudici hanno ricordato che il giudizio delle Commissioni mediche è sottratto alla valutazione da parte del giudice amministrativo, salvo i casi di irragionevolezza.

Norme Ue prevalenti sulle linee guida nazionali

Venendo al merito della questione, la difesa aveva sostenuto che le quantità rilevate dagli esami erano al di sotto delle soglie di cut-off previste dalle «Linee guida per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze d’abuso con finalità tossicologico-forensi e medico-legali su campioni biologici prelevati da vivente». Nonostante questa forte argomentazione difensiva, i giudici hanno ritenuto prevalente la decisione della Commissione medica, in quanto i valori indicati nelle linee guida non possiedono valore vincolante, anche in virtù di una normativa in materia che lascia ben pochi spazi.

Infatti, il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 («Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida») vieta il rilascio e il rinnovo di patente per coloro che consumino sostanze stupefacenti o psicotrope, senza alcun riferimento alla quantità o abitualità dell’assunzione.

Ed ecco, conseguentemente la statuizione letterale del Consiglio di Stato: «Anche un uso occasionale di sostanza stupefacente è incompatibile con l’idoneità alla guida». La statuizione riflette una applicazione puntuale delle norme sia nazionali, sia delle direttive europee in materia di conseguimento e possesso della patente di guida, imponendo una riflessione globale anche sul consumo occasionale di stupefacenti.

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