Patente a punti, stop ai dati del conducente fino all'esito dei ricorsi
La Cassazione: l’identità di chi guidava al momento dell’infrazione deve essere resa nota solo se l’opposizione alla multa non è stata accolta e solo dopo un nuovo invito
di Patrizia Maciocchi
2' di lettura
I punti chiave
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Non c'è nessun obbligo di comunicare i dati di chi era alla guida dell'auto - finita nel mirino di chi ha rilevato l'infrazione con conseguente verbale contro il quale si è fatto ricorso - fino a quando l'eventuale opposizione non viene definita. E solo nel caso di esito negativo scattano i 60 giorni di tempo per rendere note le generalità di chi era al volante. La Cassazione ha così dato partita vinta al proprietario dell'auto, costretto a pagare una sanzione di 301 euro, comprensiva di 15 euro di spese, a fronte di un range previsto che va da 286 euro a 1.142 euro, per chi non rispetta il termine dei 60 giorni dalla notificazione dell'infrazione per rendere identificabile il “colpevole” alla guida e tagliare così i punti della patente. Su questo fronte si erano mossi i giudici di merito.
Solo se il ricorso va male l'amministrazione può emettere un nuovo invito
Ma la Suprema corte disattende la tesi affermata nella sentenza impugnata. I giudici di legittimità precisano, infatti, che il dovere di dare le generalità del conducente da parte del proprietario del veicolo scatta solo «quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole - si legge nell'ordinanza - per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione».
L'opposizione ferma il countdown
L'opposizione blocca, dunque, gli orologi ai fini del computo dei sessanta giorni. La Cassazione precisa infatti che, ferma restando la natura di illecito istantaneo della violazione contemplata dalla norma e la tutela pubblicistica perseguita, l'orientamento impugnato va disatteso, perché fa partire la deadline entro la quale il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati della richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trascurando del tutto la necessaria correlazione tra l'opposizione contro il verbale e il sorgere effettivo dell'obbligo di comunicazione imposto dal Codice della strada. Circostanza di cui invece bisogna tenere conto, dal momento che non si può ignorare l'esito dell'opposizione.







