Rimborsi e nuovi imbarchi per voli cancellati
Compensazione aggiuntiva per gli annullamenti a meno di 14 giorni dalla partenza
3' di lettura
I punti chiave
3' di lettura
La chiusura dello stretto di Hormuz, punto strategico da cui transitano le più grandi petroliere del mondo e utilizzato dai principali produttori dell’oil&gas, ha determinato un aumento considerevole del prezzo del carburante. Uno dei settori maggiormente colpiti è quello del trasporto aereo: secondo il Financial Times – che cita l’analisi di Cirium – nelle ultime due settimane le compagnie aree avrebbero cancellato circa 12mila voli.
Oltre alla cancellazione, un’altra ipotesi frequente è quella di chiedere un’integrazione del prezzo pagato per il volo (dai 9 ai 14 euro): pratica che ha spinto il Codacons a presentare un esposto all’Antitrust, per verificarne la legittimità.
L’8 maggio la Commissione Ue ha pubblicato degli orientamenti per il settore dei trasporti e del turismo nell’Unione europea. Il documento, pur prendendo atto delle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente sull’accessibilità economica dei servizi di trasporto, non ritiene di suggerire specifiche misure (come al tempo del Covid per intenderci), fermo un costante monitoraggio della situazione. Da ciò consegue che i passeggeri che subiscono una cancellazione del volo o ricevono la richiesta di un supplemento di prezzo possono contare sulle tutele previste della normativa vigente.
Il volo saltato
In caso di cancellazione del volo, in base al regolamento Ce 261/2004, il passeggero – che deve essere correttamente informato – ha diritto di ottenere a propria scelta, in alternativa (articolo 8):
-il rimborso del prezzo del biglietto (o voucher solo se espressamente consentito) e, in caso di coincidenze, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza non appena possibile;







