I diritti dei passeggeri

Rimborsi e nuovi imbarchi per voli cancellati

Compensazione aggiuntiva per gli annullamenti a meno di 14 giorni dalla partenza

di Francesca Colombo e Filippo Martini

Imagoeconomica

3' di lettura

English Version

3' di lettura

English Version

La chiusura dello stretto di Hormuz, punto strategico da cui transitano le più grandi petroliere del mondo e utilizzato dai principali produttori dell’oil&gas, ha determinato un aumento considerevole del prezzo del carburante. Uno dei settori maggiormente colpiti è quello del trasporto aereo: secondo il Financial Times – che cita l’analisi di Cirium – nelle ultime due settimane le compagnie aree avrebbero cancellato circa 12mila voli.

Oltre alla cancellazione, un’altra ipotesi frequente è quella di chiedere un’integrazione del prezzo pagato per il volo (dai 9 ai 14 euro): pratica che ha spinto il Codacons a presentare un esposto all’Antitrust, per verificarne la legittimità.

Loading...

L’8 maggio la Commissione Ue ha pubblicato degli orientamenti per il settore dei trasporti e del turismo nell’Unione europea. Il documento, pur prendendo atto delle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente sull’accessibilità economica dei servizi di trasporto, non ritiene di suggerire specifiche misure (come al tempo del Covid per intenderci), fermo un costante monitoraggio della situazione. Da ciò consegue che i passeggeri che subiscono una cancellazione del volo o ricevono la richiesta di un supplemento di prezzo possono contare sulle tutele previste della normativa vigente.

Il volo saltato

In caso di cancellazione del volo, in base al regolamento Ce 261/2004, il passeggero – che deve essere correttamente informato – ha diritto di ottenere a propria scelta, in alternativa (articolo 8):

-il rimborso del prezzo del biglietto (o voucher solo se espressamente consentito) e, in caso di coincidenze, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza non appena possibile;

- l’imbarco verso la destinazione finale, «in condizioni di trasporto comparabili», non appena possibile;

- l’imbarco in una data successiva, di suo gradimento.

In ogni caso, il passeggero ha diritto a ricevere assistenza (articolo 9): pasti, bevande e sistemazione in albergo in attesa del volo del ritorno o del “riavviamento”.

Infine, è prevista una compensazione pecuniaria (articolo 7), il cui importo varia in base alla distanza chilometrica delle tratte (da 250 a 600 euro), se la cancellazione avviene a meno di 14 giorni dalla partenza. La Commissione europea ha chiarito come l’aumento del costo del carburante non costituisca una circostanza eccezionale tale da far venir meno il diritto a tale compensazione.

Il prezzo aumentato

Altra questione riguarda la pratica delle compagnie aeree di richiedere un supplemento di prezzo. Il regolamento Ce 1008/2008, all’articolo 23, prevede che il costo del biglietto aereo comprensivo di tasse e supplementi sia reso evidente prima dell’acquisto in modo chiaro e trasparente e l’accettazione dei supplementi di costo avvenga tramite opt-in, cioè con consenso volontario ed esplicito.

Pertanto, questa pratica di richiedere un’integrazione di prezzo (dovuta al costo eccessivo del carburante) non risulterebbe conforme al regolamento del 2008.

A tal proposito, occorre aggiungere che gli orientamenti della Commissione europea sono atti di cosiddetta soft law: non hanno valore cogente, ma orientano i destinatari, gli operatori del settore, nell’adozione di pratiche/condotte conformi alla normativa vigente. È dunque auspicabile che le compagnie aeree si adeguino a tali indicazioni, al fine di evitare rischi di possibile contenzioso con i passeggeri.

Le tutele in sintesi

Costi trasparenti 

Trasparenza sul prezzo del biglietto all’acquisto, con indicazione di eventuali costi supplementari. Divieto per la compagnia aerea di modificare retroattivamente il prezzo del biglietto. (Articolo 23, regolamento Ce 1008/2008).

Rimedi alle cancellazioni 

In caso di volo cancellato:

- rimborso del prezzo (su consenso espresso, anche con voucher) e volo di ritorno; oppure riavviamento verso la meta finale appena possibile o in una data di suo gradimento;

- assistenza (pasti/alloggio);

- compensazione pecuniaria: se la cancellazione avviene (non per circostanza eccezionale) a meno di 14 giorni dalla partenza. (Articoli 5, 7, 8, 9, regolamento Ce 261/2004).

Riproduzione riservata ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti