Giustizia

Se l’avvocato è vittima di «allucinazione da Ia» rischia la sanzione disciplinare

Il Tar coinvolge l’Ordine per l’infrazione al dovere di lealtà. Valorizzata la centralità del controllo umano sui risultati delle ricerche

di Giovanni Negri

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Rischio sanzione disciplinare per l’avvocato vittima di “allucinazioni da intelligenza artificiale”. Il Tar Lombardia, infatti, con sentenza 3348 del 2025, ha deciso di chiamare in causa l’Ordine degli avvocati di Milano, trasmettendo copia della pronuncia per l’avvio di un procedimento a carico di un legale che aveva fatto largo uso di materiale giurisprudenziale del tutto estraneo all’oggetto del giudizio.

La vicenda processuale

In un “classico” procedimento intrapreso contro il ministero dell’Istruzione e un istituto scolastico per contestare una bocciatura determinata da cinque insufficienze riportate da una studentessa, i giudici della Quinta sezione, oltre che respingere il ricorso perchè infondato, si sono diffusi sulla condotta in giudizio da parte della difesa.

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Nel ricorso, sottolineano i magistrati amministrativi, «tutte le sentenze citate a sostegno dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti».

Si tratta di una condotta che costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, perchè, osserva la sentenza, introduce elementi potenzialmente idonei a influenzare il contraddittorio processuale e la fase di decisione verso un percorso non corretto e perchè appesantisce inutilmente l’attività, da parte del giudice e delle controparti, di controllo della giurisprudenza evocata e dei principi giuridici dalla stessa affermati solo apparentemente.

Nel corso del procedimento, ricostruisce la sentenza, alla richiesta di chiarimenti, l’avvocato difensore della studentessa, con una dichiarazione verbalizzata, ha affermato di avere citato nel ricorso elementi di giurisprudenza individuati attraverso strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale, con il risultato di avere provocato conclusioni errate.

Il collegio del Tar Lombardia, tuttavia, nega valore esimente alle argomentazioni del legale: la sottoscrizione degli atti processuali, infatti, «ha la funzione di attribuire la responsabilità degli scritti difensivi al sottoscrittore, indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale».

L’uso consapevole dell’Ia

Di più, la sentenza valorizza proprio «La carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense», redatta nel 2024 dall’Ordine degli avvocati di Milano, dove si afferma la centralità della decisione umana, con la necessità per l’avvocato di procedere alla verifica e al controllo delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, «possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”, che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti, ma apparentemente coerenti con il tema trattato».

Di qui la decisone di trasmettere una copia della sentenza all’Ordine forense di Milano avvalendosi dell’articolo 88 del Codice di procedura civile che àncora le parti al dovere di lealtà, con possibilità per il giudice di investire, in caso di trasgressione, le autorità che esercitano il potere disciplinare.

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